Nicma Informatica

NOVITA’ FISCALI 2020 – Credito per investimento in beni strumentali

ex superammortamento ed iperammortamento

I precedenti superammortamento ed iperammortamento vengono sostituiti da un credito di imposta in misura diverso a seconda dell’investimento.

REQUISITO SOGGETTIVO

Possono usufruire del nuovo credito di imposta tutti i soggetti, società, ditte individuali e contribuenti forfettari, con l’esclusione delle imprese in liquidazione volontaria o giudiziale e di quelle che non sono in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro e con i versamenti contributivi ed assistenziali, a patto che i beni siano destinati a strutture produttive in Italia.

I professionisti possono accedere solo al credito di imposta che sostituisce il superammortamento (beni materiali “base”).

 

REQUISITO OGGETTIVO:

CATEGORIA BENE TIPO BENE MISURA CREDITO IMPOSTA
Beni materiali “base” Beni strumentali nuovi esclusi fabbricati e beni con ammortamento inferiore al 6,50% 6% costo sostenuto fino max 2 milioni euro
Beni materiali “industria 4.0” Beni strumentali nuovi connessi al concetto Industria 4.0 40% costo sostenuto fino a 2,5 milioni euro; 20% costo sostenuto oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni euro
Beni immateriali “industria 4.0” Software, sistemi e system integration, piattaforme ed applicazioni connessi al concetto Industria 4.0 15% costo sostenuto fino max 700.000 euro

I beni possono essere acquisiti in proprietà, leasing finanziario, noleggio, leasing operativo e realizzati in economia.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

  • Beni materiali “base”: compensazione in F24 in 5 quote annuali di pari importo dall’anno di entrata in funzione
  • Beni materiali “industria 4.0”: compensazione in F24 in 5 quote annuali di pari importo dall’anno di entrata in funzione
  • Beni immateriali “industria 4.0”: compensazione in F24 in 3 quote annuali di pari importo dall’anno successivo a quello di interconnessione

Questo credito di imposta non può essere ceduto o trasferito, ma può essere cumulato con altre agevolazioni, a patto che il totale non superi il costo di acquisizione.

I soggetti beneficiari dovranno effettuare apposita comunicazione al MISE con modalità che saranno comunicate in seguito e conservare documentazione idonea dell’avvenuto investimento.

Le fatture relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento ai commi da 184 a 194 della Legge 160/2019.

Per i beni “industria 4.0” è necessario, oltre ai documenti sopraccitati, essere in possesso di una perizia tecnica di un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi o un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore; per i beni di valore inferiore a 300.000 euro, l’attestato di certificazione, contenente gli stessi dati, può essere redatta dal legale rappresentante.

Per gli investimenti, sia di beni materiali “base” che di beni materiali ed immateriali “industria 4.0” effettuati dall’01/01/2020 al 30/06/2020, per i quali entro il 31/12/2019 era stato accettato l’ordine dal venditore ed era stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione, valgono le precedenti regole (super ed iperammortamento).

Iscriviti alla newsletter