(ex credito ricerca e sviluppo)
Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è stato sostituito, per i periodi di imposta dal 2020, dal credito di imposta per:
- Investimenti in ricerca e sviluppo: per attività di ricerca e sviluppo, di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico. Misura: 12% fino max spesa 3 milioni euro.
- Investimenti in attività di innovazione tecnologica: per attività di realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati che si differenziano nelle caratteristiche tecnologiche, prestazioni, ecocompatibilità ed ergonomia. Misura 6% fino max spesa 1,5 milioni euro per innovazione tecnologica e 10% fino max spesa 1,5 milioni euro per transizione ecologica ed innovazione digitale 4.0.
- Investimenti in attività innovative di design ed ideazione artistica: per attività di realizzazione di nuovi prodotti e campionari nei settori tessile, della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, oreficeria, del mobile ed arredo e della ceramica. Misura 6% fino max spesa 1,5 milioni euro.
Possono beneficiare tutte le imprese residenti, anche neocostituite, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato, purché rispettino la normativa sulla sicurezza sul lavoro e gli adempimenti di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.
Il credito di imposta è utilizzato in compensazione in F24 in 3 rate annuali di pari importo dal periodo successivo a quello di sostenimento dei costi, successivamente all’adempimento degli obblighi di certificazione da parte di un revisore abilitato.
I beneficiari dovranno predisporre una Relazione Tecnica in relazione ai progetti e dovranno effettuare un’apposita comunicazione al Mise, di cui saranno rese note le modalità in seguito. L’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli relativi alla spettanza del credito di imposta.