Per coloro che hanno avuto nel 2018 un volume di affari inferiore ad euro 400.000, dal 01/01/2020 scatta l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Il periodo compreso tra l’01/01/2020 ed il 30/06/2020, periodo di moratoria, non prevede l’applicazione di sanzioni in caso di adempimenti irregolari. Qualora non si abbia ancora in questo periodo disponibilità di un Registratore Telematico (RT) gli adempimenti da porre in essere sono:
MEMORIZZAZIONE =annotazione nel registro corrispettivi;
TRASMISSIONE =entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
CERTIFICAZIONE=adempiuta attraverso i registratori di cassa (vecchi) o le ricevute fiscali.
A regime dal 01/07/2020:
- La memorizzazione elettronica è giornaliera;
- La trasmissione tematica è entro 12 giorni dall’operazione.
Per coloro che, invece, erano già obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal 01/07/2019, in quanto nel 2018 avevano avuto un volume di affari superiore a 400.000 euro, il periodo di moratoria, cioè senza applicazione di sanzioni in caso di irregolarità, è terminato il 31/12/2019.
Dal 01/01/2020, quindi, ogni irregolarità o inadempimento sono sanzionati.
- PERIODO DI CHIUSURA – INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER CHIUSURA SETTIMANALE, STAGIONALE, FERIE ED EVENTI ECCEZIONALI: Il registratore telematico, nella prima trasmissione successiva o nell’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione ed all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati ad importo zero, relativo al periodo di interruzione, per il quale l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
- COMPILAZIONE CAMPO RESTO: L’eventuale omissione del dato non è sanzionabile.
- PAGAMENTI CON TICKET RESTAURANT: Similmente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei ticket restaurant sono compresi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, nonostante gli stessi debbano essere poi fatturati alla società emittente.
- FATTURA DIFFERITA CON SCONTRINO: Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino. Nello specifico:
- campo “tipo dato”, le parole “numero scontrino” (oppure “numero doc. commerciale”);
- campo “riferimento testo” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o del documento commerciale);
- campo “riferimento numero” il numero progressivo dello scontrino (o del documento commerciale)
- campo “riferimento data” la data dello scontrino (o documento commerciale).
- FATTURA IMMEDIATA: Al momento dell’operazione occorre rilasciare al cliente apposita quietanza rappresentata dalla fattura ovvero dalla ricevuta del pos (in caso di pagamento elettronico). Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino (documento commerciale, che sarà memorizzato e trasmesso telematicamente).
- PROCEDURA DI EMERGENZA: Nell’ apposito sito dell’Agenzia delle Entrate – fatture e corrispettivi, ricercare il dispositivo interessato dal malfunzionamento e selezionarlo, cliccando sul relativo Id dispositivo. All’interno della “scheda” dedicata al RT, selezionare la funzione “Cambia stato” e, quindi, l’evento “Fuori servizio”. Sarà possibile imputare i corrispettivi giornalieri aggregati per aliquota ed assolvere così alla trasmissione telematica del dato da effettuarsi entro 12 giorni dalla data di esecuzione.
- CONTRIBUTO RT: È previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di un registratore di cassa telematico (max € 250,00) e l’adattamento del modello vecchio alla nuova normativa (max € 50,00). Tale credito di imposta, utilizzabile solo in compensazione in F24, sarà usufruibile a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il contributo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
- LOTTERIA SCONTRINI: Dal 01/07/2020 il contribuente potrà comunicare il proprio codice lotteria al negoziante (che sarà rilasciato con modalità ancora da definire) che dovrà trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate. I premi non sono tassati in capo al percipiente. Se si effettuano pagamenti elettronici, sono previste estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Se l’esercente rifiuta di inserire il codice lotteria del contribuente o non lo trasmette all’Agenzia delle Entrate ha una sanzione da 100 a 500 euro.